Art. 12.
(Modalità di controllo delle produzioni ai fini della certificazione).

      1. Ogni vino a DO deve essere dotato di un piano dei controlli, con relativo tariffario, redatto sulla base di quanto previsto all'articolo 10, comma 2, da presentare contestualmente all'istanza di riconoscimento della DO e per le DO esistenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al medesimo articolo 10, comma 2.
      2. I costi derivanti dall'attività di controllo sono posti a carico di tutti i soggetti appartenenti alla filiera, in proporzione ai quantitativi controllati e al grado di incidenza degli stessi rispetto alla filiera.
      3. Le attività di controllo da svolgere per più DO presso la medesima azienda sono eseguite da uno solo tra gli organismi individuati per le singole DO.
      4. Gli organismi individuati per l'attività di controllo, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sono tenuti a trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari

 

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e forestali e alla regione o provincia autonoma competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati relativi ai controlli effettuati riferiti all'anno precedente.
      5. L'autorità nazionale preposta al coordinamento delle attività di certificazione, controllo e vigilanza relativamente all'applicazione delle norme in materia di DO è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
      6. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove accordi con le regioni e le province autonome, allo scopo di coordinare l'azione amministrativa nazionale con quella di competenza delle regioni e delle province autonome nel settore vitivinicolo al fine della semplificazione amministrativa e della garanzia per i consumatori.
      7. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, specifiche conferenze di servizi con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, con particolare riferimento all'azione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, del Corpo della guardia di finanza, del Comando carabinieri politiche agricole, del Nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e dei competenti servizi delle regioni e delle province autonome, per evitare ogni forma di duplicazione dei controlli a livello aziendale.